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Rappresentanza
In una repubblica parlamentare la sovranità popolare si esplica attraverso la rappresentanza, la composizione del
nostro parlamento deve perciò rispecchiare fedelmente la composizione e le opinioni del popolo Italiano.
In questo periodo di sfiducia dell’elettorato verso i partiti e la classe dirigente è necessario rafforzare il legame tra gli
elettori e gli eletti in modo da evitare la massiccia astensione al voto che caratterizza le recenti consultazioni elettorali.
Ogni cittadino italiano quindi è invitato a scegliere non un partito che lo rappresenti ma una persona a cui egli si affida
ed a cui delega la rappresentanza.
Si può quindi stabilire un quorum di voti che un candidato deve superare per essere eletto alla Camera dei
deputati (QVC) ed un quorum per il Senato (QVS).
Nella seguente proposta di revisione costituzionale la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica svolgono
compiti differenziati quindi si può togliere la clausola del superamento del 25 anno di età per l’elettorato attivo del
Senato, mentre si può mantenere la soglia dei 40 anni per gli eletti.
Il territorio della repubblica viene quindi diviso in 100 circoscrizioni (dal numero 00 al numero 99) di paragonabile
consistenza numerica di elettori, in cui si presentano i candidati alle due camere (ognuno si può presentare in una sola
circoscrizione ma può essere votato anche da cittadini di un’altra circoscrizione) gli elettori votano scegliendo un
candidato sulla scheda elettorale della circoscrizione a cui appartiene ma può anche scegliere il candidato di un’altra
circoscrizione indicando il numero della circoscrizione ed il candidato che intende votare.
I candidati vengono scelti attraverso delle elezioni primarie, cioè in ogni circoscrizione viene allestito un seggio
elettorale in cui gli elettori si recano per votare palesemente (modifica costituzionale) e pubblicamente e sostenere un
candidato che deve raggiungere un minimo di 1000 (max 1200) voti per poter partecipare alla competizione
elettorale, anche in questo caso un elettore di una circoscrizione può votare e sostenere un candidato che si presenta
in un’altra circoscrizione.
I nomi dei votanti in questa fase e quello dei candidati sostenuti vengono pubblicati sul sito del ministero dell’interno,
i cittadini che votano in questa fase con voto palese rivestono il ruolo di garante del candidato sostenuto nei confronti
dei potenziali elettori a scrutinio segreto che si esprimeranno nella seconda fase.
Il ruolo di garante significa che se il candidato di discosta sensibilmente dal programma elettorale con il quale è stato
scelto, allora un terzo dei suoi sostenitori possono richiedere una votazione di sfiducia individuale, tramite posta
elettronica certificata, a cui partecipano i 1000 ( o i 1200) sostenitori di quel candidato e determinarne a maggioranza
assoluta degli aventi diritto la sua revoca.
I candidati si possono presentare
1)Singolarmente.
In questo caso i voti ricevuti ma che non raggiungono la soglia necessaria vengono perduti, come
pure quelli che oltrepassano la soglia necessaria alla elezione.
2)All’interno di una lista di partito.
In questo caso viene stilato un elenco su base nazionale, in ordine decrescente
rispetto alle preferenze ricevute. Il candidato più votato risulta il leader del partito mentre gli altri candidati più votati
costituiscono la dirigenza del partito.
Partendo dal candidato più votato le preferenze che eccedono il Quorum
vengono assegnate al candidato successivo nella lista sino al raggiungimento della soglia, e così di seguito .
Quando con questo meccanismo un candidato non raggiungere il numero necessario per essere eletto allora si
procede alla assegnazione dei voti dell’ultimo della lista al primo candidato non eletto della stessa lista che non ha raggiunto il quorum sino al
raggiungimento del numero necessario e così di seguito.
I resti dei voti che non sono sufficienti a raggiungere Quorum vengono perduti.
(In caso di decadenza di un candidato a causa del giudizio dei garanti, i voti da lui ricevuti vengono perduti mentre quelli a lui
assegnati nella lista dagli altri candidati possono essere riassegnati al altri non eletti della stessa lista.)
3)All’interno di una lista di partito che è unito ad altri partiti in una coalizione.
In questo caso si procede come nel caso precedente.
Il premier della coalizione è il candidato che ha avuto il maggior numero di preferenze nel partito
maggiormente votato all’interno della coalizione.
I candidati non eletti di ogni partito formano una lista di coalizione in ordine decrescente di preferenze
in cui si procede alla attribuzione dei voti in modo analogo e cioè i voti degli ultimi
vengono attribuiti ai primi dei non eletti sino al raggiungimento del Quorum.( Gli eventuali ulteriori resti vengono ridistribuiti con lo stesso meccanismo
tra tutti i candidati alla Camera od al Senato ed assegnati a coloro che anno avuto il maggior numero di voti pur non avendo raggiunto il Quorum, garantendo in
questo modo una sorta di diritto di cronaca per alcuni partiti o movimenti minori ma socialmente significativi.)
L’attribuzione dei seggi e delle preferenze avviene su base nazionale, i programmi dei singoli o dei partiti vengono resi
noti tramite pubblicazione su web.
Con questo sistema dovrebbe essere risolto il problema della rappresentatività perché ogni elettore fa riferimento ad
un proprio rappresentante in parlamento, le cariche direttive ed organizzative all’interno del partito vengono quindi
decise in base alle preferenze elettorali su tutta la base elettorale e non solo all’interno degli iscritti del partito .
In termini pratici, una volta decisa la data delle elezioni, un mese prima vengono aperti per cinque giorni i seggi delle
circoscrizioni per permettere la votazione palese dei sostenitori dei candidati. Una volta conosciuti e pubblicati i nomi
dei candidati si apre la campagna elettorale per tre settimane ed infine si passa alla votazione a scrutinio segreto.
Governabilità
Il problema della governabilità non dovrebbe essere risolto penalizzando la rappresentanza ma attraverso una
maggiore distinzione tra il potere legislativo ed il potere esecutivo, occorrerebbe cioè definire il più precisamente
possibile un ambito di argomenti e temi in cui il potere esecutivo ha la possibilità di legiferare attraverso
A - leggi governative (che sostituirebbero i decreti legge di cui si fa un abuso enorme) in completa autonomia, senza
la necessità di sottostare ad una ratifica parlamentare ( Camera e Senato che eventualmente possono esprimere dei
pareri),
B- attraverso la parallela attività legislativa normale (Leggi strutturali ) che viene affidata al parlamento attraverso la
presentazione di disegni di legge da parte dei vari partiti o dal governo stesso.
Il potere di controllo del parlamento sul governo ( oltre a quello esercitato dalla corte costituzionale che valuta la
costituzionalità delle leggi e delle leggi governative anche in rapporto al rispetto degli ambiti di autonomia) viene
esercitato attraverso la mozione di sfiducia costruttiva che può essere presentata in parlamento ( per la discussione)
tramite una richiesta firmata dalla maggioranza del componenti insieme alla proposta di un governo alternativo.
Questo meccanismo assicura la governabilità e la scadenza naturale delle legislature.
Se le elezioni che a questo punto possono essere strettamente proporzionali con indicazione della preferenza e senza
soglia di sbarramento non indicano nessun partito o coalizione che abbia una maggioranza assoluta, l’incarico di
formare il governo viene affidato dal Presidente della repubblica al premier del partito o della coalizione che ha
ricevuto il maggior numero di voti che a questo punto resta in carica sino alla eventuale mozione di sfiducia costruttiva
o fino al termine della legislatura. Se il partito o la coalizione non raggiungono la maggioranza del parlamento si può
anche presentare una sfiducia tecnica, cioè la coalizione od il partito al governo possono insieme ad altri presentare
una sfiducia al governo stesso in modo da formare un nuovo governo con una base più allargata.
L’affidamento dell’incarico di governo al partito od alla coalizione che raggiunge il maggior numero dei voti, spinge
le varie forze politica a coalizzarsi anche se siamo in presenza di un sistema puramente proporzionale.
Se un partito od una coalizione raggiunge la maggioranza assoluta sia alla camera che al Senato allora l’attività
legislativa del parlamento e l’attività esecutiva del governo assicurano al paese una completa governabilità, se il
partito o la coalizione di maggioranza relativa, che quindi ha la responsabilità di governo non ha la maggioranza
assoluta in uno o in entrambi i rami del parlamento, ha la possibilità di governare attraverso le leggi governative che
assicurano un ampio spazio di manovra in base alla relativa autonomia che l’ordinamento assicura loro.
La camera dei deputati è l’organismo che determina le leggi strutturali, cioè quelle leggi che danno l’ordinamento
giuridico per la vita sociale economica e culturale della nazione attraverso la determinazione dei budget a disposizione per
i vari campi di intervento. Il Governo si muove all’interno di questa struttura generale e adempie alle scelte ed alle
singole spese all’interno del budget assegnato per i singoli capitoli di spesa.
Il Senato si occupa della approvazione delle leggi e dei trattati internazionali insieme alla coordinazione delle leggi
regionali.
Le leggi costituzionali e le loro variazioni vengono discusse ed approvate dai due rami del parlamento in
seduta congiunta con due successive votazioni a distanza di tre mesi.
Per il coordinamento e l’armonizzazione tra le varie camere ed il governo possono essere previsti meccanismi di
consultazione tra i vari organismi le cui controversie vanno risolte all’interno della corte costituzionale.
La campagna elettorale deve svolgersi liberamente su internet ed in televisione su canali dedicati del servizio pubblico
con spazi autogestiti e dibattiti giornalistici.
Questo sistema permette di soddisfare la rappresentanza e la governabilità del Paese. Impedisce le possibilità di
derive autoritarie ed autoreferenziali tramite le sfiducie costruttive al governo e permette al governo un ampio
margine di discrezionalità nella guida del paese anche facendo ricorso alla sfiducia tecnica.
Il ruolo del presidente della Repubblica non si limita alla rappresentanza della nazione ma riveste anche la funzione di
garante e di coordinamento costante tra le attività delle due camere e quella del governo che non sono organismi
autoreferenziali ed indipendenti ma, a causa delle loro diverse funzioni, concorrenti alla determinazione dello sviluppo
del paese.
Il Presidente della Repubblica ha la facoltà di sciogliere le camere e determinare la fine della legislatura in tutti quei
casi che manifestano l’impossibilità degli organismi costituzionali di dare una guida ed uno sviluppo organico del
paese.
I Numeri attuali sono:
Aventi diritto alla camera 50.782.650,
Aventi diritto alla Senato 46.663.202 (oltre 25 anni).
Questa proposta è stata scritta ed inviata precedentemente alla approvazione da parte del parlamento della modifica costituzionale sul numero
dei Deputati e dei Senatori e ratificata con referendum nazionale l' 8 Ottobre 2019.
Essa prevedeva una Quorum di 100.000 voti per i deputati e di 200.000 voti per i senatori, quindi erano previsto 508 deputati e 254 senatori
(oppure 234 se manteniamo il limite di età di 25 anni per gli elettori del senato).
In seguito alla nuova legge sul numero dei Deputati e di Senatori il Quorum viene determinato dividendo il numero dei voti validi per il numero dei Deputati o dei Senatori previsti.
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